IL PRETORE
   Premesso  che  all'udienza  dibattimentale del 22 dicembre 1995 del
 proc. pen. n. 316/94 r.g. pretura a carico di Olsson Ingmar Harry + 1
 inputati: "della contravvenzione di cui all'art. 25, primo comma, del
 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.    915,
 perche'  il  primo quale presidente e il secondo quale amministratore
 delegato della ditta Tambox di Altopascio, senza autorizzazione della
 competente  autorita'  amministrativa,  presso  il   proprio   centro
 operativo  di  Tolentino  effettuavano fasi di smaltimento di rifiuti
 speciali prodotti da terzi) stoccaggio provvisorio e  trattamento  di
 carta  e  cellulosa che costituivano scarti di processi produttivi di
 altre ditte). Fino al 16 febbraio 1993". Questo giudicante  sollevava
 d'ufficio  questioni di legittimita' costituzionale del decreto-legge
 8 novembre 1995 n.  463  in  riferimento  all'art.  24  Costituzione,
 sospendendo  il  giudizio  in  corso  e  riservandosi  la motivazione
 dell'ordinanza;
   Rilevato che le anzidette  questioni  appaiono  non  manifestamente
 infondate e rilevanti in quanto:
     a)  il  decreto-legge  8  novembre 1995 n. 463 e' l'ultimo di una
 lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nel'arco di ben  due
 anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere
 convertiti  in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso
 il quale si e' protratta siffatta disciplina normativa in materia  di
 riutilizzo  dei  residui  e  di  smaltimento  dei rifiuti, si pone in
 contrasto  in  maniera  eclatante  con  il   requisito   dell'urgenza
 richiesta   dall'art.   77   della   Costituzione  quale  presupposto
 imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di  provvedimenti
 provvisori  con  forza  di  legge;  ne'  e' dato ravvisare piu' alcun
 carattere provvisorio a  siffatto  modo  di  legiferare,  poiche'  lo
 stucchevole   reiterarsi   dei  decreti-legge  sulla  materia  appare
 destinato a sostituirsi surrettiziamente alla  legge  ordinaria,  con
 cio' violandosi altresi' il primo comma dell'art. 77 Costituzione;
     b)   le   sostanze   oggetto   del  presente  procedimento  (gia'
 classificabili  come  materie  prime  secondarie,  alla  luce   delle
 risultanze  dibattimentali  acquisite)  sono  suscettibili  di essere
 qualificate come residui destinati al riutilizzo  e  quindi  soggette
 alla disciplina differenziata prevista dal decreto-legge n. 463/1995,
 ivi  compresa  la  disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che
 introduce una causa di  non  punibilita'  per  chiunque,  fino  al  7
 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal decreto
 del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e successive
 modifiche  ed  integrazioni  nell'esercizio  di attivita' qualificate
 come operazioni di raccolta e  trasporto,  stoccaggio  trattamento  o
 pretrattamento,  recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi
 previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro
 dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;
     c)  orbene,  gran  parte  delle  disposizioni  di'  detto decreto
 ministeriale e' stata dichiarata  incostituzionale  con  sentenza  30
 ottobre  1990  n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza
 con competenze  costituzionalmente  garantite  alle  regioni  e  alle
 province  autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la
 dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo
 a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;
     d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m.  26
 gennaio 1990 e' stato recepito e, per cosi'  dire,  "legificato"  col
 decreto-legge  n.  463/1995,  all'art. 12, quarto comma, sicche' deve
 ritenersi, senza possibilita' di interpretazione, che la causa di non
 punibilita' e'  subordinata  all'osservanza  delle  disposizioni  del
 decreto ministeriale, ivi comprese quelle gia' dichiarate illegittime
 con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;
     e)  ne  consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte
 degli imputati che intendano avvalersi  della  speciale  scriminante,
 una  condotta  di  fatto  inesigibile perche' inattuabile: e' logico,
 difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte
 diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale
 annullato dalla Corte costituzionale nelle more del  vuoto  normativo
 venutosi  a  creare  prima  del  recepimento  di  dette  disposizioni
 nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in  ogni
 caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicche'
 appare   del   tutto   irragionevole  esigere,  ora  per  allora,  un
 comportamento cui l'imputato non era tenuto e  che,  dunque,  non  ha
 attuato   in   perfetta   buona   fede,   quantomeno  precedentemente
 all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata  col
 decreto-legge n. 463/1995;
     f)  cio'  si traduce in una sostanziale violazione del diritto di
 difesa dell'imputato, non posto in grado  di  dimostrare  l'esistenza
 dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;